PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'aeroporto civile di Sibari, di seguito denominato «aeroporto».
      2. La giunta regionale della Calabria, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale si dovrà procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate.

Art. 2.

      1. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida in concessione la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto a una società per azioni, anche a prevalente capitale privato. La convenzione di cui all'articolo 6 prevede che:

          a) la società concessionaria garantisca livelli di servizi conformi agli standard internazionali fissati dall'amministrazione concedente;

          b) la società concessionaria provveda al finanziamento per la costruzione e il successivo mantenimento delle infrastrutture. Può essere previsto un supporto finanziario da parte dello Stato in relazione alla disponibilità di bilancio della società per azioni concessionaria e comunque in misura non superiore al 50 per cento del costo della infrastruttura. Nella convenzione sono comunque espressamente specificati gli interventi a carico della società;

 

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          c) i vettori non possano possedere quote di maggioranza della società per azioni concessionaria;

          d) il bilancio della società per azioni concessionaria debba essere certificato; l'utile, detratto un dividendo non superiore al 15 per cento, debba essere investito in opere aeroportuali, secondo programmi approvati, con la relativa priorità, dall'amministrazione concedente;

          e) alla società per azioni concessionaria siano affidate le attività rientranti nella competenza dell'ufficio controllo traffico, esclusi i compiti ispettivi e di controllo che rimangono all'amministrazione concedente.

Art. 3.

      1. La progettazione e la costruzione dell'aeroporto sono realizzate a cura della società per azioni concessionaria, sentito il parere dei Ministri delle infrastrutture, dei trasporti, della difesa e dell'economia e delle finanze, sulla base degli stanziamenti di legge già stabiliti nonché sulla base delle successive integrazioni e modificazioni del programma stesso che si rendano necessarie in attuazione delle disposizioni della presente legge.
      2. Il progetto generale dell'aeroporto, con le relative pertinenze, con l'indicazione della spesa complessiva presunta, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti. Analoga procedura deve essere seguita per eventuali varianti richieste dalla società per azioni concessionaria in corso d'opera.

Art. 4.

      1. L'approvazione dei progetti equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere.

 

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Art. 5.

      1. Alle operazioni di esproprio degli immobili necessari alla costruzione delle opere aeroportuali, nonché all'espletamento dei relativi servizi, provvede direttamente e a proprie spese la società per azioni concessionaria, nei limiti dei poteri che competono all'ente espropriante secondo le leggi vigenti.
      2. Alle operazioni di cui al comma 1, anche ai fini dell'indennità, si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

Art. 6.

      1. La concessione per la progettazione e la costruzione deve essere disciplinata da apposita convenzione nella quale sono definite:

          a) la procedura della progettazione esecutiva;

          b) le modalità per l'esecuzione dei lavori che la società per azioni concessionaria può effettuare direttamente per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo di costruzione delle opere risultanti dal progetto esecutivo approvato;

          c) le modalità di gara e di contabilizzazione per i lavori edili da appaltare;

          d) le procedure relative all'attività di vigilanza sull'esecuzione dei lavori e al collaudo definitivo delle opere da parte di tecnici espressamente nominati dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.

      1. La società per azioni concessionaria provvede al reperimento dei mezzi finanziari

 

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occorrenti alla realizzazione delle opere aeroportuali.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la società per azioni concessionaria è autorizzata, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, e a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti di credito a medio e lungo termine all'uopo designati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i quali sono autorizzati ad effettuare tali operazioni anche in deroga alle disposizioni statutarie e alle norme che regolano la loro attività ordinaria.
      3. Tutte le operazioni finanziarie di cui al comma 2 sono assistite dalla garanzia primaria dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

Art. 8.

      1. Entro due mesi dall'avvenuto collaudo delle opere, la società per azioni concessionaria presenta all'amministrazione concedente il rendiconto del costo totale delle opere realizzate.
      2. Il rendiconto è approvato, entro due mesi dalla sua presentazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

      1. Sulla base delle indicazioni fornite con il rendiconto approvato ai sensi dell'articolo 8, la società concessionaria predispone il piano finanziario relativo alla gestione dell'intero sistema aeroportuale.
      2. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, provvede con decreto all'approvazione del piano finanziario.

 

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Art. 10.

      1. Eventuali contributi a carico dello Stato in relazione al piano finanziario, approvato a norma dell'articolo 9, sono determinati con apposite disposizioni legislative.